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E' in corso la
discussione su un disegno di legge presentato al senato atto a
modificare la legislazione sui diritti degli autori di opere a
fumetti. Tale proposta di modifica è redatta in accordo con il SILF,
Sindacato Italiano Lavoratori del Fumetto
Tale proposta di
modifica riporta alcune considerazioni utili alla definizione del
presente contratto, che riportiamo come segue:
“SENATO
DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA- N. 3298
DISEGNO DI LEGGE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2005
Protezione del diritto d’autore delle opere a fumetti
DISEGNO DI LEGGE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2005
Protezione del diritto d’autore delle opere a fumetti
Art.
2.
1.
Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
«Sezione
VII-bis.
- Opere dell’arte del disegno “a fumetti“.
Art. 64-septies. – 1. Nelle opere dell’arte del disegno cosiddette “a fumetti“ la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
Art. 64-septies. – 1. Nelle opere dell’arte del disegno cosiddette “a fumetti“ la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2.
Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito
in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di
cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale
singolo autore.
3.
Nelle opere “a fumetti“ di produzione seriale che necessitano
dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori
titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo
scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa;
i collaboratori delle opere “a fumetti“ di produzione seriale
sono autori solo della propria produzione e proprietari in
percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o
riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro
sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti
stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».
Mi piace molto. Soprattutto ho apprezzato l'ultima parte della legge che definisce le percentuali dei diritti su ristampe, riedizioni e vendite all'estero. E' proprio sulla mancanza di questo, che gli editori hanno sfruttato all'inverosimile il lavoro degli autori e impoverito il mercato italiano di talenti.
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