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Contratto tra Autori - Bozza 01



SCRITTURA PRIVATA
Accordo tra coautori di storie a fumetti



Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto tra:


AUTORE 1 nato a …............ il ….............. e residente in......................................................................... …..............................................................................................................................................................Cod. Fisc. …................................... in seguito più brevemente chiamato SCENEGGIATORE


AUTORE 2 nato a …............ il ….............. e residente in......................................................................... …..............................................................................................................................................................Cod. Fisc. …................................... in seguito più brevemente chiamato DISEGNATORE

le parti convengono quanto segue:

Premessa

Salvo diversamente indicato, nel presente Contratto i termini e le espressioni di utilizzo dovranno intendersi come segue:

a)FUMETTO significa la serie di storie a fumetti denominata provvisoriamente "TITOLO SERIE”

b) PARTI significa i soggetti Autore1 e Autore2 sopra indicati

c) PERSONAGGI significa i protagonisti del Fumetto

d) EDITORE significa la società editrice che pubblica o pubblicherà il fumetto per distribuirlo al pubblico.

e) STORIA significa il singolo episodio a fumetti che racconta una avventura del personaggio, realizzato in varie pagine disegnate. 

f) AUTORI significa i signori Autore 1 e Autore 2 che hanno ideato e realizzato il Fumetto, del quale sono detti anche COAUTORI

g) SCENEGGIATORE significa il sig. Autore 1 che ha realizzato i soggetti e le sceneggiature delle storie

h) DISEGNATORE significa il sig. Autore 2 che ha realizzato la caratterizzazione grafica dei Personaggi e il disegno delle tavole a fumetti in matita e ripassate in china

i) ALLEGATO significa un documento che definisce altri termini relativi alla singola storia, realizzata nell'ambito del presente Contratto, o i termini di pagamento della stessa o altri elementi utili al presente Contratto

l) TESTATA significa il giornale di proprietà dell'Editore sul quale verranno eventualmente pubblicate le storie

m) COLLABORATORE significa un altro artista che interviene nella realizzazione dell'episodio del Fumetto su indicazioni e sotto la supervisione degli Autori. Può essere un disegnatore, un colorista, uno sceneggiatore, un addetto al lettering, un ripassatore.

Premesso che :

- gli Autori hanno ideato una serie di Storie del Fumetto denominato provvisoriamente “TITOLO SERIE” che consiste in una serie di episodi autoconclusivi, realizzati in circa XXX tavole a quattro strisce, con personaggi e ambientazioni anche diversi nei singoli episodi, di genere storico-realistico, da pubblicare a puntate o in unico volume

- Le Storie e i Personaggi sono protetti dalla legge sul diritto d'autore, e di tali diritti, sia nominali che economici, sono titolari esclusivamente gli Autori come di seguito specificato


- Gli Autori realizzeranno le storie a proprie spese, relativamente alla parte di loro competenza


- Gli Autori hanno intenzione di proporre le storie ultimate o in fase di avanzata realizzazione ad un Editore per la pubblicazione delle stesse in Italia o all’estero e il tal caso L’Editore pagherà agli Autori un corrispettivo per il diritto di pubblicazione. Il contratto con L’editore verrà redatto con l’intervento di ambedue gli Autori

- In Allegato 1 viene riportato il testo del disegno di legge presentato in accordo con il SILF (Sindacato Italiano Lavoratori Fumetto) e relativo alla realizzazione di opere letterarie a fumetti, cui questo Contratto si ispira


Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:


Art. 1 - Premesse e competenze degli Autori

1.1 - La premessa e gli eventuali allegati anche successivi sono parte integrante del contratto1.2 - Nonostante che gli Autori possano scambiarsi opinioni e suggerimenti reciproci atti a migliorare il prodotto nella realizzazione delle Storie, allo Sceneggiatore spetteranno le decisioni definitive in merito al soggetto a alle sceneggiatura della Storia mentre al Disegnatore spetteranno le decisioni relative al disegno. In merito al Colore e al Lettering le decisioni saranno prese di comune accordo.

1.3 - Qualora uno degli autori non sia soddisfatto del lavoro dell'altro e ritenga che le mancanze siano tali da pregiudicare la qualità complessiva dell'opera, questa non verrà pubblicata e nessuno degli autori potrà richiedere all'altro indennizzi di qualsiasi tipo.

1.4 - Ciascun autore potrà farsi aiutare o anche far eseguire da altri collaboratori le parti di sua competenza, ma in tal caso sarà a suo carico sia la remunerazione del collaboratore sia il controllo di qualità dei lavori di sua competenza.


Art. 2 - Ripartizione tra gli autori del compenso per tavola

2.1 - Qualora l’Editore per la prima realizzazione della storia paghi un corrispettivo per tavola, considerando il diverso impegno in termini di tempo impiegato per la realizzazione delle singole tavole, il compenso totale per pagina sarà così suddiviso tra gli Autori e gli eventuali Collaboratori:

60% (sessanta per cento) del totale per il Disegno e Ripasso in china – 20% (venti per cento) del totale per il Soggetto e Sceneggiatura – 17% (diciassette per cento) del totale per il Colore – 3% (tre per cento) per il lettering e i baloons.

2.2 - Si assume come prezzo base e compenso soddisfacente di prima produzione il valore di 300 Euro per tavola completa.
In tal caso i valori di cui sopra sarebbero: 1800 Euro per il Disegno e ripasso – 60 Euro per soggetto e sceneggiatura – 51 Euro per Colore – 12 per il lettering e disegno baloons.
Qualora il prezzo di vendita fosse inferiore a 300 euro, la suddivisione tra gli Autori sarà comunque secondo le percentuali indicate al punto 2.1


Art. 3 - Ripartizione tra gli autori di altri compensi e ricavi

3.1- Nel caso invece che l’Editore paghi per la prima realizzazione della storia un corrispettivo basato su una percentuale del prezzo di copertina, gli Autori si divideranno la prima parte (equivalente al prezzo base per tavola moltiplicata per il numero delle tavole) come indicato nell’articolo 2.1, mentre l’ eventuale somma eccedente verrà suddivisa in parti uguali tra il Disegnatore e lo Sceneggiatore.

3.2 – Tutti i diritti d’autore relativi ad altri tipi di sfruttamento delle storie e/o dei personaggi quali pubblicazione su internet, Cinema e/o TV, realizzazione di DVD, CD e qualsiasi altra forma di merchandising o sfruttamento commerciale presenti o futuri verranno divisi in parti uguali tra Disegnatore e Sceneggiatore.
Nella fase di prima produzione di eventuali opere complementari a tali tipi di sfruttamento, ciascun autore verrà ricompensato in proporzione al lavoro svolto e in base ad accordi da stabilire caso per caso.

3.3 - Gli Autori convengono inoltre che:
Le tavole originali a matita o china sono di proprietà comune e, poiché il Disegnatore sarà già stato remunerato in misura maggiore come previsto nell’Articolo 2, il ricavato della eventuale vendita verrà diviso in parti uguali (50%) tra il Disegnatore e lo Sceneggiatore
Lo sceneggiatore concede fin da ora al Disegnatore la possibilità di realizzare a sue spese opere uniche pittoriche, aventi come soggetto i personaggi della Serie, che potranno essere cedute a terzi in originale in cambio di un compenso che, per i primi 10.000 euro verrà trattenuto dal solo Disegnatore, e per la cifra restante verrà divisa per 80% (ottanta per cento) al Disegnatore e 20 % (venti per cento) allo Sceneggiatore.
Analogamente lo Sceneggiatore potrà realizzare opere letterarie (racconti, romanzi, novelle) ispirate agli episodi e ai personaggi del fumetto. Anche in tal caso gli eventuali proventi saranno così divisi: il primi 10.000 euro saranno di competenza esclusiva dello Sceneggiatore, il resto eventuale verrà diviso con il 20 % (venti per cento) al Disegnatore e 80% (ottanta per cento) allo Sceneggiatore. 3.4 - L’Autore che avrà materialmente la custodia delle tavole originali dovrà conservarle con la massima cura, ma in caso di perdita o danno dovuti a cause accidentali non sarà tenuto a rifondere alcun indennizzo all’altro Autore. Ambedue gli Autori hanno il diritto di possedere delle copie (fotocopie o scansioni) in alta definizione delle suddette tavole.


Art. 4 - Altri utilizzi dell’opera - Intervento di Collaboratori

Nel caso che dagli episodi siano ricavati cartoni animati o altri prodotti di competenza non strettamente fumettistica, gli Autori avranno la precedenza, a parità di prezzo, sulle produzioni che rientrino nelle loro capacità: In particolare il Disegnatore sarà il primo ad essere interpellato per la realizzazione del models e degli storyboards mentre lo Sceneggiatore lo sarà per i soggetti e le sceneggiature.

4.1 – In accordo con l’altro coautore, un Autore potrà avvalersi dell'opera di un collaboratore per la realizzazione della parte di sua competenza, ma in tal caso il compenso del collaboratore verrà deciso dall'Autore in base ad uno specifico accordo tra lui stesso e il suo Collaboratore e verrà detratto dal suo compenso complessivo senza che nulla possa mai venire imputato all'altro coautore.
Resta inteso che, in ogni caso, l’Autore titolare resterà garante della qualità del lavoro consegnato che dovrà rispettare gli standard del lavoro già svolto.
4.2 - Per quanto attiene ai diritti d’autore il Collaboratore (per esempio un aiuto-disegnatore o un colorista) potrà partecipare alla divisione dei diritti d’autore relativi alla sola produzione cui ha collaborato, restando comunque la piena titolarità dei diritti esclusivamente allo Sceneggiatore e al Disegnatore.


Art.5 - Durata del sodalizio e proseguimento della produzione di una delle Parti

5.1 – In qualsiasi momento uno degli Autori potrà interrompere la collaborazione alla produzione della Serie senza che l'altro Autore possa richiedere un qualsiasi indennizzo. La decisione della sospensione dovrà essere comunicata per iscritto.

5.2 – Tuttavia, qualora nell’ambito di un contratto in essere con un Editore, uno degli Autori abbia già iniziato la parte di sua competenza di una nuova storia, l’altro non potrà interrompere la collaborazione prima di aver completato nel più breve tempo possibile anche la sua parte di quella ultima storia comune. In caso di penali per ritardi nella consegna all'Editore, questa sarà totalmente a carico dell'Autore inadiempiente. In caso di mancata consegna della storia, l'Autore inadempiente dovrà versare all'altro Coautore il compenso previsto dall'Editore per il lavoro eventualmente già svolto dal Coautore.

5.3 - L’Autore che vorrà proseguire la produzione e pubblicazione del Fumetto utilizzando gli stessi loghi e i personaggi della Serie potrà farlo avvalendosi di altri Collaboratori, ma in tal caso dovrà versare al Coautore iniziale un compenso così calcolato:

A – Nulla (zero per cento) fino ad un ricavo complessivo (per compensi diretti o diritti
d’autore) di 300 Euro a tavola (per poter remunerare adeguatamente il Collaboratore che
subentra)
B -15% (quindici per cento) sui ricavi equivalenti da 301 Euro a 1000 Euro a tavola
C -20% (venti per cento) sui ricavi equivalenti di oltre 1000 Euro a tavola.
Gli Autori che continueranno la Serie si divideranno la parte di compenso rimanente come nell'Art.2.

(Si fa sempre riferimento al ricavo per tavola per semplicità di calcolo. Per esempio se da una storia di 50 tavole si ricavano 75.000 euro per compensi a vario titolo, questi corrisponderanno a 75.000/50 = 1500 Euro a tavola.
Quindi sui primi 300 l’autore ritiratosi non percepirà nulla, mentre avrà il 15% sui successivi 700 Euro equivalenti per tavola e il 20% sui successivi 500 Euro equivalenti per tavola).

5.4 – L’autore che si è ritirato potrà comunque rientrare in qualsiasi momento nella produzione, con precedenza a parità di condizioni sui Collaboratori precedentemente subentrati. Le eventuali storie già iniziate dai Collaboratori subentrati saranno ultimate da questi ultimi.

5.5 – L’Autore che continuerà la produzione e la pubblicazione in caso di ritiro dell’altro Autore, assumerà il pieno controllo della produzione e potrà modificare i personaggi e le ambientazioni della serie, inserire nuovi personaggi e quanto altro sarà necessario per migliorare e adattare la Serie alle esigenze del mercato anche senza il consenso del Coautore ritiratosi, a condizione di non stravolgere l’idea iniziale della Serie e le sue caratteristiche morali.


Art. 6 – Foro competente in caso di controversia
In caso di controversia il Foro competente sarà estratto a sorte tra le parti sulla base dell'estrazione del Lotto del terzo giorno successivo all'inizio della controversia. Se il primo numero estratto sarà PARI sarà competente il Foro scelto dallo Sceneggiatore; se sarà Dispari, sarà competente il foro scelto dal Disegnatore. Il giorno di inizio della controversia si intende quello della prima comunicazione scritta in proposito, effettuata da una qualsiasi delle parti.




Data …..........................

Lo SCENEGGIATORE                                                          Il DISEGNATORE


…..........................                                                                   ….......................................









Allegato 1 : Proposta di legge concordata con il SILF
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 3298
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori DANIELI Franco, BAIO DOSSI, BALBONI, BASILE, BASSO, BASTIANONI, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BEVILACQUA, BUDIN, BOCO, BOLDI, BORDON, BOREA, CALVI, CARRARA, CASTELLANI, COSSlGA, COVIELLO, CREMA, CHIRILLI, DATO, DEMASl, DENTAMARO, DE PAOLI, DE PETRIS, D’IPPOLITO, DI GIROLAMO, DONATI, FABBRI, FABRIS, FALOMI, FILIPPELLI, FORLANI, CARELLA, GARRAFFA, GIARETTA, IERVOLINO, LABELLARTE, LAURIA, LIGUORI, MALABARBA, MANZELLA, MANZIONE, MARTONE, MODICA, MONTAGNINO, MONTICONE, MULAS, NESSA, PAGANO, PAGLIARULO, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PETERLINI, PIZZINATO, RIGONI, RIPAMONTI, ROLLANDIN, ROTONDO, SCALERA, SEMERARO, SOLIANI, STANISCI, TATÒ, THALER AUSSERHOFER, TOGNI, TREU, TURRONI, VERALDI, VICINI e ZANCAN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2005
———–
Protezione del diritto d’autore delle opere a fumetti
Art. 2.
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
«Sezione VII-bis. - Opere dell’arte del disegno “a fumetti“.
Art. 64-septies. – 1. Nelle opere dell’arte del disegno cosiddette “a fumetti“ la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere “a fumetti“ di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti“ di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».

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